Cosa sono e come funzionano le polizze Cpi?
La legge impone l’obbligo di sottoscrivere una polizza CPI (che è l’acronimo di credit protection insurance ovvero di protezione sui prestiti contratti) esclusivamente per la cessione del quinto.

Si tratta comunque di una tipologia di assicurazioni che vengono quasi sempre proposte dalle banche a fronte di finanziamenti di medio lungo periodo, rimanendo comunque facoltative, anche se in alcuni casi la firma di una polizza di questo tipo costituisce la condizione fondamentale perché il mutuo, il leasing o altro tipo di finanziamento, venga di fatto concesso (o perché si possano ottenere delle condizioni meno onerose).

Convengono?

Le polizze CPI sono state spesso accusate di essere poco chiare e trasparenti, imponendo spesso dei limiti che, di fatto, le hanno rese poco utilizzabili, o che non hanno permesso ai titolari di beneficiarne pienamente. Ovviamente, trattandosi di contratti assicurativi, hanno un’impronta che varia da compagnia a compagnia, sia per i massimali, che per le clausole di esclusione, ecc.

Quindi non si può valutarne la bontà e la convenienza senza andare a leggere con attenzione il foglio e il prospetto informativo relativo a ciascuna proposta. Sicuramente le grandi banche, come ad esempio Unicredit o Bnl, propongono una maggiore varietà di soluzioni, con più scelta anche riguardo alle compagnie di assicurazione di riferimento (come ad esempio Axa, Assimoco, Lloyd, ecc), mentre gruppi come Unipol puntano su prodotti interni al gruppo stesso.

Anche per le ‘grandi’ finanziarie, come ad esempio Agos, troviamo sempre grandi gruppi (che nel caso specifico è rappresentato dal Credit Agricole). Va però detto che non si è obbligati a scegliere la polizza proposta (anche nel caso in cui questa fosse obbligatoria), ma è sufficiente che si scelga una proposta che garantisca lo stesso livello di copertura richiesto dalla banca o finanziaria erogante il prestito.

Quali aspetti fondamentali?

Per una scelta consapevole ci si dovrà sincerare che:

come garanzie, si sia tutelati in primis nel caso di ‘decesso’ (con indicazione chiara del massimale) e, per i lavoratori, anche per la perdita di impiego;
la copertura valga sia per situazioni permanenti che per quelle temporanee, ovviamente con massimali differenti.
Massima attenzione anche alle condizioni relative a:

franchigia “assoluta”;
numero massimo di rate rimborsate per sinistro, per anno e per tutta la durata del finanziamento;
periodo massimo di carenza applicato.